L’Agenzia delle Entrate ha fornito diverse precisazioni riguardanti il contributo di solidarietà, dovuto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, nella misura del 3% sulla parte del reddito complessivo che eccede l’importo di euro 300.000,00, in relazione alla disposizioni di attuazione approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto del 21 novembre 2011. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:
- la base imponibile del contributo di solidarietà (costituita dalla parte eccedente euro 300.000,00), diversamente dalla base imponibile IRPEF, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili;
- per il versamento il contribuente può avvalersi dell’istituto della compensazione e può, inoltre, rateizzare il pagamento fino al mese di novembre, secondo le modalità previste per l’IRPEF;
- il contributo è deducibile per competenza dal reddito complessivo ai fini IRPEF;
- ai fini del contributo di solidarietà non rilevano i redditi non rientranti nel reddito complessivo, come, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, quelli esenti, quelli soggetti ad imposte sostitutive dell’IRPEF (es. redditi da locazione assoggettati a cedolare secca);
- l’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- se alla determinazione del reddito complessivo concorrono anche retribuzioni di dipendenti pubblici superiori ad euro 90.000,00 (assoggettati alla riduzione ex art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010) e trattamenti pensionistici superiori anch’essi ad euro 90.000,00 (assoggettati al contributo di solidarietà ex art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011), una volta accertato che il reddito complessivo supera l’importo di euro 300.000,00 il contributo di solidarietà si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a riduzione.
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