Il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con circolare n. 4857 del 22 febbraio 2013, nel riaffermare il
contenuto del D.lgs 59/2011 in merito alla tipologia di patente necessaria per
condurre su strada macchine agricole e macchine operatrici, ha diramato
apposite precisazioni.
In relazione alle innovazioni
introdotte con decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 221 del 2012, in attesa del provvedimento che verrà emanato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, l’unico titolo richiesto per condurre su
strada tali veicoli è la patente della categoria indicata nell’art. 124 del
C.d.S.
Il richiamo oggi contenuto nel
novellato comma 1 dell’art. 111 del C.d.S. all’articolo 73 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, deve fare riflettere sul fatto che detta normativa appare
rivolta alla situazione di lavoro dipendente e quindi relativa anche a momenti
diversi dalla circolazione su strada.
La Conferenza dovrà inoltre
chiarire se quest’ultimo aspetto avrà valore anche per le macchine operatrici
in forza del rinvio contenuto nel comma 3 dell’art. 114 C.d.S. che
richiama l’art. 111, limitatamente alla circolazione su strada.