Il Consiglio dei Ministri ha
approvato il nuovo "Regolamento in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari". Entrano così in vigore nuove
regole che prevedono inoltre ispezioni degli impianti termici effettuate in
modo indipendente da esperti qualificati o riconosciuti e semplificazioni
amministrative per i cittadini e le pubbliche amministrazioni in tema di
controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria.
I controlli sull'efficienza
energetica avverranno ogni due anni per gli impianti termici a combustibile
liquido o solido e ogni quattro anni per gli impianti a gas metano o gpl (salvo
prescrizioni diverse dell'installatore o manutentore ricavabili nel libretto
d'uso). I tempi si dimezzano se la potenza termica della caldaia è maggiore o
uguale a 100 Kw (impianti inferiori a 100 Kw sono la grande maggioranza
nell'anagrafe italiana delle caldaie).
Il nuovo decreto fissa anche i
valori massimi della temperatura ambiente: in inverno, la media delle
temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati non dovrà
superare i 18°C (con 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C (con 2°C di tolleranza) per
tutti gli altri edifici. In estate, la media delle temperature dell’aria,
misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare, invece non dovrà
essere minore di 26 °C (con 2 °C di tolleranza) per tutti gli edifici.
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